Art. 3.
(Requisiti di ammissione).

      1. Possono chiedere di sostenere gli esami di Stato:

          a) gli alunni degli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio finale;

          b) coloro per i quali è stata prevista l'abbreviazione di un anno del corso di

 

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studi di scuola secondaria superiore per merito scolastico o per l'assolvimento dell'obbligo di leva;

          c) coloro che nello stesso anno scolastico abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi;

          d) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove di esame e abbiano assolto all'obbligo di istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi della Unione europea.

      2. Non è consentita l'ammissione all'esame di Stato per i candidati già in possesso di altra maturità o abilitazione.