1. Possono chiedere di sostenere gli esami di Stato:
a) gli alunni degli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio finale;
b) coloro per i quali è stata prevista l'abbreviazione di un anno del corso di
c) coloro che nello stesso anno scolastico abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi;
d) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove di esame e abbiano assolto all'obbligo di istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi della Unione europea.
2. Non è consentita l'ammissione all'esame di Stato per i candidati già in possesso di altra maturità o abilitazione.